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Fimesan Spa - e-health projects & consulting
           Molfetta, 26 febbraio 2009
 
3° sollecito pagamento canone 2009

Gentile dottore !*FIRST_NAME*!,

con riferimento alla nostra precedente comunicazione del 19 febbraio u.s., le comunichiamo che ad oggi non risulta essere ancora pervenuto il pagamento del canone di abbonamento ai Servizi di Supporto FimeSan per l’anno 2009 che, a norma dell’art. 3 del contratto di abbonamento da lei regolarmente sottoscritto (il cui sunto ad ogni buon conto viene riportato in calce), andava effettuato entro il 31 gennaio u.s..

Inoltre, le ricordiamo che il 1° Marzo p.v. verrà attivata dal ns. sistema informativo l’automatica sospensione dei servizi di assistenza sino alla data di definizione della sua condizione di morosità.

Certi che tale ritardo sia dovuto ad un disguido o ad una dimenticanza, la preghiamo pertanto di regolarizzare al più presto la sua posizione.

L'importo totale pari a Euro !*ADDITIONAL_FIELD1*! IVA inclusa potrà essere corrisposto attraverso MAV trasmessole dalla nostra banca o in alternativa, a mezzo Bonifico Bancario intestato a FimeSan SpA

IBAN IT 46 P 01010 41561 000027000157

Le ricordiamo che il pagamento, in quanto tardivo, dovrà essere, sempre e comunque, notificato a FimeSan SpA mediante l'invio a mezzo fax al numero 02 335 17 85 14 della relativa attestazione.

Per maggiori informazioni, non esiti a contattare i nostri uffici a mezzo e-mail all’indirizzo amministrazione@fimesan.it o telefonicamente al numero 080.33.83.111 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 di ogni giorno escluso il sabato.

Nel metterci a sua completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, l'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

FimeSan SpA
Area Amministrativa

Andrea Perrelli

P.S. QUALORA NEL FRATTEMPO AVESSE GIÀ PROVVEDUTO AL SUDDETTO PAGAMENTO, VOGLIA PROVVEDERE AD INOLTRARE ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO COME SOPRA INDICATO.

3.CANONE.
... omissis

L'abbonato si impegna a pagare il canone annuale al massimo entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, direttamente a FIMESAN o ad altra società all'uopo designata, anche a titolo di cessionaria del credito. Oltre tale data, senza necessità di preventiva messa in mora, decorreranno gli interessi di ritardato pagamento determinati ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs. 231/2002. Resta inteso che, se il pagamento non dovesse poi intervenire entro il mese di febbraio dell'anno di competenza, FIMESAN potrà procedere alla sospensione di tutti i servizi di aggiornamento ed assistenza che saranno regolarmente ripristinati solo ad avvenuto pagamento. L'eventuale sospensione dei servizi non solleva l'abbonato dall'obbligo del pagamento dell'intero canone, né può essere interpretata quale volontà di recesso di FIMESAN dal presente contratto, così come il mancato pagamento del canone non può essere considerato quale volontà di recesso dell'abbonato. A tutti gli effetti sarà considerata data di pagamento la data del timbro postale o di valuta bancaria.

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